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Decreto Assessoriale Unpli Sardegna
DECRETO
ASSESSORE REGIONALE AL TURISMO
N° 887 DEL 5 NOVEMBRE 1997
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ALBO REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI PRO LOCO DELLA SARDEGNA E DIRETTIVE SULLA CONCESSIONE ALLE STESSE DEI CONTRIBUTI DI CUI ALLA L.R.03.06.1974 N°10.
Articolo 1
La Regione riconosce le Associazioni Turistiche Pro Loco quali organizzazioni di promozione dell’attività turistica di base. Esse coincidono con l’entità territoriale comunale fatta eccezione per le frazioni con numero di abitanti di 5000 o più. Riconosce altresì l’U.N.P.L.I. (Unione Nazionale Pro Loco d’Italia) Regionale come Organismo di consulenza e di assistenza tecnico-amministrativa (art. 120 L.R. n°44 del 27.06.1986). La denominazione di Associazione Turistica Pro Loco è riservata alle Associazioni regolarmente iscritte all’Albo Regionale delle Pro Loco.
La loro attività si concreta:
- tutela a miglioramento delle risorse turistiche locali;
- assunzione o promozione di iniziativa atte a favorire la conoscenza e la valorizzazione turistica della località nonché la salvaguardia del patrimonio ambientale;
- assistenza ed informazione ai turisti;
- sensibilizzazione delle popolazioni residenti ai tini della promozione e dello sviluppo delle attività turistiche.
Articolo 2
In attuazione di quanto previsto dall’art. 1 è istituito presso l’Assessorato Regionale al Turismo, l’Albo Regionale delle Associazioni Pro Loco.
Articolo 3
Per l’iscrizione all’Albo Regionale delle Associazioni Pro Loco devono concorrere le seguenti condizioni:
- che l’Associazione Pro Loco sia stata istituita con atto pubblico, in località che non sia sede di Azienda di Soggiorno e Turismo.
- che la località nella quale è stata istituita l’Associazione Pro Loco possegga attrattive paesistiche, ambientali, storiche, archeologiche, folcloristiche, alte a consentirne la valorizzazione turistica e disponga altresì di esercizi pubblici quantitativamente e qualitativamente adeguati alle esigenze del movimento turistico interessante la località stessa;
- che nella località medesima si svolgano manifestazioni capaci di incrementare lo sviluppo turistico, alla cui organizzazione l’Associazione Pro Loco abbia possibilità di partecipare con strutture proprie;
- che lo Statuto dell’Associazione Pro Loco, in armonia con lo Statuto tipo allegato al presente Decreto, sia informato ai principi di democraticità e prevede, in particolare la presenza nel Consiglio di Amministrazione di due rappresentanti del Comune, di cui uno della minoranza consiliare;
- che i mezzi finanziari di cui dispone l’Associazione Pro Loco quali risultano dal Bilancio di previsione dell’esercizio di competenza, in concorso, per le Pro Loco costituite nei precedenti esercizi, con il conto consuntivo dell’ultimo esercizio scaduto consentano a prescindere dall’acquisizione di eventuali contributi regionali, un minimo di funzionamento delle sue strutture.
Articolo 4
L’iscrizione delle Associazioni Pro Loco all’Albo Regionale è disposta annualmente entro il 31 Dicembre con Decreto dell’Assessore al Turismo, Artigianato e Commercio, su domanda delle associazioni stesse, previo parere del Comune, dell’Ente per il Turismo e dell’Organo rappresentativo delle associazioni Pro Loco della Sardegna, qualora i medesimi non pervengano all’Assessorato entro 30 giorni dalla data della loro richiesta per mezzo di raccomandata postale. L’iscrizione all’Albo Regionale ha validità indeterminata.
Articolo 5
L’Assessore Regionale al Turismo, Artigianato e Commercio con proprio Decreto dispone il commissariamento della Pro Loco, sentita la Giunta Esecutiva del Comitato Regionale U.N.P.L.I., in caso di accertata impossibilità di funzionamento del Consiglio di Amministrazione.
Articolo 6
La cancellazione all’Albo medesimo è disposta con Decreto dell’Assessore adottato sia d’ufficio, sentito l’Ente Provinciale per il Turismo competente per territorio, che a richiesta dell’Associazione medesima nei seguenti casi:
- intervenuta cessazione dell’attività dell’Associazione stessa;
- accertata inattività protrattasi per due anni consecutivi;
- quando venga a mancare una delle condizioni indicate dal precedente articolo 3°.
L’Assessore al Turismo può altresì disporre la cancellazione medesima in caso di mancata presentazione del Bilancio consuntivo e della relativa relazione sull’attività svolta dalla Pro Loco, nonché per accertare gravi inadempienze amministrative.
I provvedimenti di iscrizione e quelli di cancellazione sono tempestivamente pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione; l’Albo Regionale delle Associazioni Pro Loco è parimenti pubblicato sul medesimo Bollettino nella consistenza risultante al 1° Gennaio di ciascun anno.
Articolo 7
L’iscrizione all’Albo Regionale delle Associazioni Pro Loco è condizione per beneficiare dei contributi previsti dall’art.1 della Legge regionale 03.06.1974, n°10. Ove intendano ottenere detti contributi, le Associazioni Pro Loco iscritte all’Albo Regionale devono presentare le relative domande all’U.N.P.L.I. Regionale, entro il termine perentorio del 31 Gennaio dell’anno nel quale è previsto lo svolgimento delle attività cui si riferiscono le istanze stesse.
Le domande di cui sopra devono essere corredate dai seguenti documenti:
- Bilancio di previsione per l’anno in corso;
- relazione, programma dell’attività che si intende svolgere con il contributo, contenente sia l’indicazione del calendario delle varie iniziative programmate, la loro illustrazione di dettaglio ed i relativi preventivi analitici di spesa, sia la precisazione riferita al Bilancio di previsione della disponibilità di mezzi eccedenti il contributo regionale occorrente per far fronte alla spesa complessiva comportata dalle attività di cui si tratta;
- dichiarazione del Presidente dell’Associazione che assicuri:
- che le singole attività per le quali è stato richiesto il contributo regionale non godono di altre sovvenzioni pubbliche, il cui ammontare, sommato al contributo regionale, superi l’importo complessivo della spesa;
- Conto consuntivo dell’esercizio precedente.
L’U.N.P.L.I. accerterà la regolarità e la completezza della documentazione e trasmetterà all’Assessorato del Turismo, entro il termine perentorio del 1° Marzo dello stesso anno, le stesse domande e la relativa documentazione munite di un proprio visto di regolarità.
Articolo 8
L’Assessorato del Turismo, sulla base delle domande di contributo trasmesse dall’U.N.P.L.I., predisporrà il programma annuale d’intervento determinando per ogni singola Pro Loco, compatibilmente con la disponibilità finanziaria del bilancio Regionale, una quota di contributo pari ad una percentuale sulle spese effettivamente sostenute nell’anno immediatamente precedente a quello cui si riferisce il programma e risultanti dai Bilanci consuntivi allegati alla domanda.
L’Assessorato del Turismo disporrà la concessione dei contributi anticipando alle associazioni Pro Loco il 50% del relativo importo.
Il pagamento del residuo contributo sarà disposto per ciascuna Associazione sulla base della seguente documentazione che dovrà pervenire all’Assessorato tramite l’U.N.P.L.I. munita di visto di regolarità:
- atti di variazione del Bilancio di previsione;
- relazione e consuntivo delle specifiche attività svolte in corrispondenza del programma presentato con analitica illustrazione dei risultati conseguiti e dettagliato rendiconto delle spese sostenute nell’esercizio finanziario di pertinenza, rendiconto che dovrà trovare puntuale corrispondenza nel Conto consuntivo generale di cui all’art.28 dell’allegato schema di Statuto tipo;
- dichiarazione del Collegio dei Sindaci in accompagnamento del Conto consuntivo dalla quale risulti:
- che gli incassi indicati nel Conto consuntivo corrispondono esattamente a quelli realmente riscossi dall’Associazione nell’esercizio di pertinenza;
- che le spese indicate nel Conto consuntivo corrispondono a quelle realmente effettuate nell’esercizio di pertinenza, e che le stesse risultano confermate dalla documentazione di spesa in possesso dell’associazione ed oggetto di analitico riscontro da parte del Collegio;
- impegno dell’Associazione a tenere a disposizione la documentazione di spesa relativa ai singoli esercizi al fine di consentire all’Amministrazione Regionale eventuali accertamenti ispettivi.
In sede di saldo del pagamento in tutti i casi in cui l’eventuale disavanzo risultante dal Conto consuntivo sia inferiore all’importo del contributo concesso, quest’ultimo verrà ridotto in proporzione.
Le Associazioni Pro Loco che all’atto della presentazione della domanda non abbiano allegato il previsto Conto consuntivo dell’esercizio precedente, non saranno inserite nel programma di spesa.
Articolo 9
Il presente Decreto che sostituisce a tutti gli effetti i propri precedenti Decreti in materia, sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Sarda e richiamato nei provvedimenti di concessione dei contributi in favore delle Associazioni Pro Loco.