|
Sei qui: Home » Statuti e Regolamenti » Regolamento Statuto Unpli Sardegna
Regolamento Statuto Unpli Sardegna
TITOLO I – COSTITUZIONE E SCOPI
Art. 1
- L'Unione Regionale delle Pro Loco della Sardegna è la struttura periferica dell' Unione Nazionale Pro Loco d' Italia (U.N.P.L.I.) che riunisce le Pro Loco della Sardegna iscritte a tale associazione.
- L'iscrizione all' Unione Regionale impegna ogni Pro Loco a tutti gli effetti del presente Statuto, dello Statuto Nazionale UNPLI e del D.A. n°887 del 5.11.1997
- Ha sede legale presso la Pro Loco di appartenenza del Presidente pro tempore.
- L'Unione Regionale non ha scopo di lucro e può esercitare qualsiasi attività, diretta o indiretta, continuativa od occasionale, al fine di realizzare i propri scopi in campo turistico, culturale, ecologico, paesaggistico, naturalistico, sociale, nell'ambito della solidarietà, del volontariato e di attività ricreative.
I proventi delle attività non possono, in nessun caso, esser divisi fra gli associati, anche in forme indirette.
- E' compito dell'Unione Regionale associare ed organizzare le Pro Loco costituite nel territorio regionale per coordinarne l'attività e promuoverne lo sviluppo, secondo le esigenze di un organico potenziamento del turismo della Sardegna.
- In particolare l' Unione offre alle singole Associazioni ogni possibile assistenza tecnica e morale; vigila sul loro operato; si adopera d'intesa con l'Assessorato al Turismo della Regione per la risoluzione di particolari problemi delle Pro Loco e ne sollecita l' istituzione nei centri ove queste possono utilmente incoraggiare il progresso turistico, culturale e sociale.
- A tal fine l' Unione mira ad assicurare anzitutto alle Pro Loco della Sardegna iscritte all' Albo Regionale:
a) Sicurezza di una base finanziaria.
b) Un maggiore riconoscimento di qualificazione e competenza in relazione alle finalità.
c) La rappresentanza diretta delle Pro Loco negli Enti e nelle organizzazioni regionali, provinciali e comunali comunque interessati allo studio, sviluppo ed alla soluzione dei problemi turistici, ambientali, economico-sociali e culturali.
Art. 2
Il patrimonio dell' Unione Regionale è costituito:
a) Dalle quote sociali delle Pro Loco aderenti, il cui importo viene stabilito annualmente dalla Giunta Esecutiva;
b) Dalla quota annuale erogata dall'Assessorato Regionale al Turismo di cui alla L.R. n°44/86 art. 120;
c) Eventuali elargizioni o altri beni erogati da Enti Pubblici o privati a favore dell'Unione stessa.
Art. 3
- Le Pro Loco, una volta ottenuta la regolare iscrizione all' Albo Regionale, possono considerarsi aderenti all'UNPLI, versando la quota associativa stabilita annualmente dalla Giunta Esecutiva dell' Unione Regionale e dall'UNPLI Nazionale.
- La qualità di socio si perde:
a) Per dimissioni
b) Per espulsione, con giustificate motivazioni deliberata dalla Giunta Esecutiva
c) Morosità della quota contributiva annuale
d) Per inosservanza delle deliberazioni degli Organi statuari
e) Per violazioni allo Statuto dell' Unione Regionale e Nazionale dell' UNPLI
f) Per l'adozione di deliberazioni in contrasto con gli stessi Statuti
g) Quando il numero dei Soci della Pro Loco è inferiore a 30 dopo la sua costituzione
h) Nei casi previsti dall' art. 6 del D.A. n°887 del 5.11.1997
TITOLO II – ORGANI DELL’UNIONE REGIONALE
Art. 4
- Sono Organi dell' Unione Regionale delle Pro Loco della Sardegna:
- L' Assemblea Regionale
- Il Comitato Regionale
- La Giunta Esecutiva
- Il Presidente
- Il Collegio Regionale dei Probiviri
- Il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti
- I Comitati Provinciali di Cagliari, Nuoro, Oristano e Sassari.
- Tutti gli Organi dell' Unione Regionale delle Pro Loco della Sardegna durano in carica quattro anni e devono essere rinnovati alla scadenza del quadriennio anche se l' Organo è stato rinnovato parzialmente, nel corso del quadriennio.
- Per essere eletto negli Organi dell'Unione Regionale delle Pro loco della Sardegna è necessario essere Socio di una Pro Loco ed essere maggiorenne.
TITOLO III - L'ASSEMBLEA
Art. 5
- L' Assemblea, massimo organo dell' Unione Regionale delle Pro Loco della Sardegna, rappresenta l' universalità delle Pro Loco assistite; le sue deliberazioni, prese in conformità alle leggi vigenti ed al presente Statuto, obbligano i Soci al perseguimento delle finalità istituzionali.
- L' Assemblea ha il compito di fare le direttive per la realizzazione degli scopi sociali.
Art. 6
E' in oltre compito dell'assemblea:
a) Eleggere il Presidente Regionale e due Vice Presidenti.
b) Approvare le modifiche statuarie proposte.
c) Decidere sull' eventuale scioglimento e liquidazione dell'Unione Regionale, disponendo circa la destinazione del patrimonio e la nomina dei liquidatori.
d) Discutere su eventuali temi proposti dal Comitato Regionale, comunicati ai Comitati Provinciali almeno quindici giorni prima dell' Assemblea, per essere sottoposti ad approfondito dibattito.
Art. 7
- L' Assemblea Regionale è costituita dai rappresentanti di tutte le Pro Loco iscritte all'Albo Regionale ed in regola con il pagamento della quota associativa UNPLI dell' anno in cui si svolge l' Assemblea.
- Il rappresentante di una Pro Loco può essere portatore di non più di una delega di altre Pro Loco associate.
- Ogni delega deve essere rilasciata per iscritto, su carta intestata o timbrata e firmata dal Presidente della Pro Loco delegante.
Art. 8
L' Assemblea Regionale si riunisce:
- In via ordinaria una volta l'anno;
- In via straordinaria quando è convocata dal Presidente in caso di necessità ed urgenza;
- Dietro convocazione del Comitato o di un quinto delle Pro Loco associate.
Art. 9
- L' Assemblea ordinaria è convocata per le deliberazioni di sua competenza, dal Presidente o dal Comitato che ne stabiliscono la data, la sede e l'ordine del giorno con avviso alle Pro Loco associate almeno dieci giorni prima della data fissata.
- Della convocazione, viene inviata copia all' Assessorato Regionale al Turismo ed alla Presidenza Nazionale dell'UNPLI
- L' Assemblea Regionale è presieduta dal Presidente del Comitato o, in caso d'impedimento, dal Vice Presidente Vicario, e in sua assenza, dall'altro Vice Presidente.
- Su proposta del Presidente dell' Assemblea viene nominato il Segretario dell' Assemblea stessa.
- La Commissione verifica poteri viene nominata dal Presidente al momento della convocazione dell' Assemblea ed è formata da cinque componenti (indicati rispettivamente: uno da ogni Comitato Provinciale ed il quinto dal Presidente).
- I componenti la Commissione verifica poteri possono svolgere anche da Commissione scrutatori.
- Alle votazioni qualunque esse siano, ed alla elezione a qualsiasi carica dell' UNPLI, possono concorrere solo i rappresentanti delle Pro Loco le quali risultino in regola col versamento della quota di iscrizione relativa all'anno precedente oltre a quello in cui si effettuano le suddette operazioni, esclusi i primi tre mesi.
- L' Assemblea, sia in sede ordinaria che straordinaria, è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di più della metà degli aventi diritto al voto, in seconda convocazione, da indirsi almeno un' ora dopo la prima, la Assemblea è valida, qualunque sia il numero dei presenti.
TITOLO IV – COMITATO REGIONALE
Art. 10
- Il Comitato Regionale è composto:
- Dai membri della Giunta Esecutiva;
- Da tre membri nominati all'interno di ciascun Comitato Provinciale;
- Da un rappresentante dell'Unione Provinciale d'Italia (UPI) a titolo consultivo;
- Da un rappresentante dell'Unione Comuni d'Italia della Sardegna (ANCI) a titolo consultivo.
- Non è prevista delega.
- Tutte le nomine dei componenti di estrazione Pro Loco, dovranno essere fatte entro 30 giorni successivi alla Assemblea in cui sono stati eletti il Presidente Regionale e i due Vice Presidenti, ovvero, anche dopo ciascun rinnovo dei Comitati Provinciali.
Art. 11
Il Comitato Regionale deve:
- Coordinare l'attività delle Pro Loco.
- Sviluppare la loro potenzialità d'intervento attraverso l' organizzazione di incontri e seminari di studio allo scopo di promuovere l' aggiornamento dei Dirigenti di Pro Loco sulle problematiche turistiche.
- Assicurare alle Pro Loco l' assistenza tecnica, amministrativa e fiscale.
- Adottare nei confronti delle Pro Loco, dei Comitati Provinciali e dei singoli Dirigenti di essi, secondo la gravità della inadempienza, i provvedimenti disciplinari consistenti in:
- Richiamo
- Sospensione
- Propone il commissariamento o, nel caso di Dirigenti, la decadenza.
- Il commissariamento dei Comitati Provinciali è adottato dal Comitato Regionale, con il voto favorevole della maggioranza dei propri componenti, in caso di violazione degli obblighi sanciti dal presente Statuto , da quello Nazionale dell'UNPLI, o altre gravi violazioni.
- Il Commissario, nominato dalla Giunta Esecutiva, possibilmente fra i componenti del Comitato Regionale, non può rimanere in carica oltre sei mesi durante i quali ha il compito di svolgere tutte le operazioni necessarie per ripristinare le cariche elettive del Comitato stesso, secondo le norme dello Statuto locale, se esistente.
Art. 12
- Il Comitato Regionale è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell' Unione Regionale ed in particolare gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali che non siano dalle leggi e dal presente Statuto, riservate in modo tassativo all' Assemblea.
- Approva il Bilancio di Previsione ed il Conto Consuntivo, entro il 31 Gennaio di ciascun anno.
In sede di approvazione del Conto Consuntivo l’eventuale avanzo di gestione dovrà essere obbligatoriamente reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.
- Sottopone all' approvazione dell' Assemblea:
a) Le modifiche statutarie;
b) L' eventuale scioglimento e liquidazione dell' Unione Regionale delle Pro loco della Sardegna.
La deliberazione di scioglimento deve contemplare la nomina di uno o più liquidatori con relativi poteri nonché la destinazione del patrimonio sociale che sarà devoluto in funzione degli scopi di cui all’art.1 o per scopi affini, con obbligo di devolvere il patrimonio residuo dopo la liquidazione ai fini di utilità sociale, escludendo pertanto qualsiasi riparto fra i Soci.
- Compete al Comitato deliberare validamente, a maggioranza, con la presenza di almeno la metà più uno dei Consiglieri ed in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente (con esclusione dal conteggio di coloro che partecipano a titolo consultivo).
- Elegge il Consigliere Nazionale rappresentante del Comitato Regionale previsto dall' Art.8 lettera a) dello Statuto Nazionale UNPLI.
- Elegge il Consigliere Nazionale supplente previsto dall' Art. 12 comma 2° dello Statuto Nazionale dell'UNPLI.
- Compete inoltre al Comitato Regionale, la ratifica delle Deliberazioni prese dalla Giunta Esecutiva, in modo speciale riguardanti la sua sfera di competenza.
Art. 13
- Il Comitato Regionale è convocato due volte all' anno dalla Giunta Esecutiva e/o dal Presidente ed ogni volta che lo ritengono opportuno, o dietro convocazione di due terzi dei membri, in questo caso, la riunione deve aver luogo entro 15 giorni.
- La sede delle riunioni del Comitato è di indicazione del Presidente che, di norma, sceglierà una località della Sardegna agevolmente raggiungibile dai componenti del Comitato stesso.
- Il Presidente della Pro Loco ospitante, può partecipare alla riunione con voto consultivo.
TITOLO V- GIUNTA ESECUTIVA
Art. 14
- La Giunta Esecutiva è costituita dal Presidente Regionale che la presiede, dai due Vice Presidenti, dai Presidenti dei Comitati Provinciali di Cagliari, Nuoro, Sassari e Oristano, da un rappresentante dell'ESIT e da un rappresentante dell'Assessorato Regionale al Turismo.
- La Giunta, può nominare un Segretario ed un Cassiere, fra persone anche non appartenenti ai membri del suo interno.
- Il Segretario ed il Cassiere, se esterni, partecipano alle riunioni con voto consultivo ed attuano gli adempimenti che gli sono stati demandati.
- Partecipano alle riunioni soltanto con voto consultivo anche il rappresentante dell'ESIT e il rappresentante dell'Assessorato Regionale al Turismo.
- Il Segretario ed il Cassiere, svolgono il loro compito e le loro funzioni anche all' interno del Comitato Regionale.
Art. 15
E' compito della Giunta Esecutiva:
a) Tenere rapporti diretti con gli Enti e con la Regione.
b) Dare attuazione ai programmi del Comitato Regionale.
c) Esprimere pareri per l' iscrizione all' Albo Regionale delle Pro Loco che ne fanno richiesta.
d) Proporre sanzioni nei confronti di Pro Loco che manifestino insufficiente operatività.
e) Deliberare gli indirizzi per la gestione economica e finanziaria del patrimonio e per gli eventuali immobili, predispone il Bilancio Preventivo ed il Conto Consuntivo.
f) Stabilire annualmente la quota associativa che le Pro loco devono versare all' Unione Regionale nonché le modalità ed i tempi del versamento stesso.
g) Deliberare su tutte le materie di ordinaria amministrazione e su quelle delegate dal Comitato Regionale.
h) Predisporre l' istruttoria delle materie che saranno sottoposte al Comitato Regionale.
i) Prendere ogni altro provvedimento che non sia espressamente riservato ad altri Organi e compie gli atti necessari al buon funzionamento dell' Unione Regionale.
l) Si sostituisce in caso di urgenza, al Comitato Regionale per deliberare su competenze dello stesso, salvo sottoporre le Delibere a ratifica nella sua prima riunione utile.
m) La Giunta Esecutiva delibera con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti ed a maggioranza dei presenti (con esclusione dal conteggio di coloro che partecipano a titolo consultivo).
n) Deve riunirsi obbligatoriamente almeno una volta al mese, è convocata dal Presidente o da almeno quattro membri.
TITOLO VI – PRESIDENTE E VICEPRESIDENTI
Art. 16
Il Presidente ha il mandato di perseguire gli scopi e la difesa degli interessi delle Pro Loco aderenti all'Unione Regionale, nel rispetto del presente Statuto, di quello dell'UNPLI Nazionale e del D.A. n°887 del 5.11.1997; a tal fine, si rende interprete della loro funzione e dei loro obiettivi, presso le parti politiche e sociali.
Art. 17
- Il Presidente e i due Vice Presidenti sono eletti dall'Assemblea Regionale delle Pro Loco della Sardegna.
- Il Presidente rappresenta a tutti gli effetti le Pro Loco associate, convoca e presiede l' Assemblea ordinaria e straordinaria (ad eccezione di quelle destinate al rinnovo della Presidenza) nonché il Comitato Regionale e la Giunta Esecutiva.
- In particolare il Presidente:
a) Assume le iniziative necessarie alla gestione delle attività dell' Unione Regionale, secondo le linee e gli obiettivi stabiliti dall' Assemblea Regionale e dà attuazione concreta ai programmi ed alle Delibere approvate dal Comitato Regionale e dalla Giunta Esecutiva.
b) Stimola e coordina le attività dei Comitati Provinciali.
c) Ha la facoltà di assistere in proprio o per delega, alle Assemblee dei Comitati Provinciali.
d) E' responsabile della gestione economica e finanziaria dell' Unione Regionale delle Pro Loco.
e) Ha la rappresentanza legale dell' Unione Regionale delle Pro Loco della Sardegna a tutti gli effetti, di fronte a terzi ed in giudizio.
f) Propone la relazione annuale.
Art. 18
- Il Presidente è coadiuvato dai due Vice Presidenti.
- In caso di impedimento o di indisponibilità del Presidente, il Vice Presidente Vicario lo sostituisce nelle sue funzioni, ed in caso di assenza dello stesso, dall'altro Vice Presidente.
- E' Vice Presidente Vicario, colui che ottiene il maggior numero di voti nell' Assemblea Regionale di cui al Titolo III art. 6 punto a; a parità di voti, su indicazione del Presidente.
- Le cariche di Presidente e Vice Presidente sono incompatibili quale membro del Collegio Regionale dei Probiviri e del Collegio Regionale dei Revisori dei Conti.
Art. 19
- Il Presidente ed i Vice Presidenti, rimangono in carica quattro anni (alla scadenza debbono essere rinnovati anche se la carica è stata acquisita nel corso del quadriennio stesso) e sono rieleggibili.
- Può essere richiesta la loro decadenza (o di un singolo) anticipata su richiesta di almeno un quarto delle Pro Loco associate o su Delibera del Comitato Regionale sottoscritta da almeno due terzi dei componenti; in questi casi, dovrà essere indetta e svolta nuova Assemblea Regionale entro trenta (30) giorni, per nuove elezioni.
TITOLO VII – COLLEGIO REGIONALE DEI PROBIVIRI
Art. 20
- Il Collegio Regionale dei Probiviri ha le seguenti funzioni:
a) Derimere ogni controversia fra i singoli Soci, fra gli Organi Sociali (Comitati Regionali, Provinciali ecc.) ed i Soci.
b) Delibera a maggioranza con voto segreto, e con la presenza di non meno di tre membri.
c) I ricorsi relativi a qualsiasi controversia da deferire al Collegio dei Probiviri, debbono pervenire al Collegio stesso non oltre 30 giorni dalla cognizione dei fatti oggetto del ricorso o dalla data della decisione di prima istanza.
d) Il Collegio dei Probiviri deve decidere entro 30 giorni dal ricevimento del ricorso e notificare la decisione alla Giunta Esecutiva ed agli interessati.
2. Nella sua prima seduta indetta dal Presidente Regionale, elegge nel suo ambito il proprio Presidente.
3. Il Presidente del Collegio Regionale dei Probiviri ha facoltà di assistere, senza diritto di voto, alle riunioni del Comitato Regionale.
Art. 21
- Il Collegio Regionale dei Probiviri si compone di cinque membri effettivi.
- I membri del Collegio Regionale dei Probiviri, sono eletti dalla Giunta Esecutiva su indicazione data da ciascun Comitato Provinciale che nomina un suo rappresentante, nella prima riunione utile successiva all'Assemblea Regionale nella quale vengono eletti il Presidente ed i Vice Presidenti, e comunque, entro 30 giorni dalla suddetta Assemblea, ovvero, anche dopo ciascun rinnovo dei Comitati Provinciali; il quinto, su indicazione del Presidente Regionale.
- Il Collegio Regionale dei Probiviri, dura in carica quattro anni.
TITOLO VIII – COLLEGIO REGIONALE DEI REVISORI DEI CONTI
Art. 22
- Il Collegio dei Revisori dei Conti:
a) Vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria dell'Unione Regionale.
b) Esegue verifiche di cassa e contabili.
c) Relaziona per il Bilancio di Previsione e Conto Consuntivo.
- Il Collegio è costituito da cinque Revisori effettivi.
- Le riunioni del Collegio Revisori sono valide con la presenza di almeno tre membri.
- I membri del Collegio Regionale dei Revisori dei Conti sono eletti dalla Giunta Esecutiva su indicazione data da ciascun Comitato Provinciale che nomina un suo rappresentante, nella prima riunione utile successiva all'Assemblea Regionale nella quale vengono eletti il Presidente ed i Vice Presidenti, e comunque, entro 30 giorni dalla suddetta Assemblea, ovvero, anche dopo ciascun rinnovo dei Comitati Provinciali.
- Fa parte del Collegio Regionale dei Revisori dei Conti anche un rappresentante dell' Assessorato Regionale al Turismo.
- Nella seduta di insediamento indetta dal Presidente Regionale, elegge nel suo ambito il proprio Presidente.
- Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, può partecipare senza diritto di voto, alle riunioni del Comitato Regionale e della Giunta Esecutiva.
TITOLO IX – COMITATI PROVINCIALI
Art. 23
- I Comitati Provinciali di Cagliari, Sassari, Nuoro ed Oristano, sono Organi periferici del Comitato Regionale e fungono da collegamento e coordinamento delle Pro Loco.
- Operano con gli stessi principi e procedure dello Statuto Regionale.
- Sono composti da un minimo di sette membri e da un massimo di 11 (comunque sempre in numero dispari) eletti dalle rispettive Assemblee Provinciali.
- Al loro interno, i Comitati, eleggono il proprio Presidente, il Vice ed un Segretario, nonchè un rappresentante per il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti, ed uno per il Collegio Regionale dei Probiviri.
- Il Presidente Provinciale, è membro di diritto della Giunta Esecutiva dell'Unione Regionale.
- I Comitati Provinciali godono di autonomia decisionale operativa nell'ambito delle direttive e comunque sotto il controllo della Giunta Esecutiva Regionale che deve essere preventivamente e formalmente informata delle varie iniziative nel rispetto delle norme statuarie UNPLI.
- Per quanto concerne la sfera economica, la contabilità degli stessi dovrà necessariamente confluire in quella del Comitato Regionale, essendo i medesimi organi dell’Unione Regionale, dalla quale dovrà avere anche parte del contributo spettante dall’Assessorato Regionale al Turismo, in misura e nei tempi stabiliti dal Regolamento di cui all’art.29 del presente Statuto.
TITOLO X – NORME DI COMPORTAMENTO
Art. 24
- Salvo quanto disposto diversamente dal presente Statuto per casi particolari:
a) Le riunioni collegiali sono valide qualunque sia il numero dei componenti presenti in seconda convocazione.
- Le votazioni sulle Delibere e sulle mozioni avvengono:
a) Per alzata di mano o per sistemi equivalenti (quali alzata in piedi e seduta).
b) Per appello nominale quando ne faccia richiesta almeno la metà dei votanti.
- Tutte le votazioni riferite a persone sono effettuate esclusivamente a scrutinio segreto.
- Per l'elezione di Organi collegiali, i voti di preferenza da esprimere non possono superare la metà più uno dei posti da ricoprire.
Art. 25
- I membri elettivi decadono e non sono più eleggibili per il mandato in corso, qualora non intervengano a tre riunioni consecutive, salvo impedimenti giustificati.
- La giustificazione deve pervenire in forma scritta al Presidente del Comitato con adeguata motivazione entro e non oltre dieci giorni dalla data della terza riunione (salvo non siano state già giustificate le precedenti assenze).
- Della Decadenza, la Giunta Esecutiva o il Comitato, dovranno adottare relativa Delibera.
- Non è più eleggibile per il mandato in corso anche il Dirigente cui sia stata comminata la decadenza di cui all’ art.11 del Titolo IV.
TITOLO XI – MODIFICHE STATUTARIE
Art. 26
- Le modifiche al presente Statuto devono essere proposte all' Assemblea Regionale con apposita deliberazione del Comitato, per iniziativa dello stesso, della Giunta Esecutiva o su richiesta scritta di un numero di Pro Loco pari ad almeno un quarto delle Pro Loco iscritte all' Unione Regionale nell' anno precedente a quello in cui vengono proposte le modifiche.
- Le modifiche dello Statuto Regionale devono essere approvate da almeno i 2/3 degli aventi diritto a voto presenti in Assemblea.
TITOLO XII – NORME FINALI
Art. 27
- Agli ex Presidenti dell' Unione Regionale delle Pro Loco della Sardegna, come eccezionalmente ad altri membri, per particolari meriti acquisiti in attività a favore delle Pro Loco, il Comitato Regionale, su proposta della Giunta Esecutiva, può conferire il riconoscimento di Membro Onorario del Comitato Regionale UNPLI Sardegna.
- Tale riconoscimento viene attribuito per acclamazione oppure, in mancanza di unanimità, per elezione con una maggioranza di due terzi dei voti validi espressi.
- Il Membro Onorario ha facoltà di assistere, senza diritto di voto, alle riunioni dell' Assemblea e del Comitato Regionale.
- Il riconoscimento è perpetuo.
Art. 28
- Le Pro Loco dell' Unione Regionale, oltre che alle norme del presente Statuto, di quello Nazionale e del D.A. n°887 del 5.11.1997, dovranno attenersi ad altre eventuali Leggi o Regolamenti che potrebbero essere emanati in futuro dagli Organi competenti, quali lo Stato o la Regione Sarda.
- Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme vigenti in materia ed in particolare, per quanto applicabili, alle disposizioni del Codice Civile.
Art. 29
- In esecuzione del presente Statuto è previsto un Regolamento che è emanato dalla Giunta Esecutiva e ratificato dal Comitato Regionale il quale, potrà approvarlo, od apportarvi le modifiche che riterrà opportuno.
- Il presente Statuto entra in vigore il giorno successivo a quello dell' approvazione in sede di Assemblea.
- Il Regolamento di esecuzione del presente Statuto dovrà essere emanato entro sei mesi dall' entrata in vigore del presente Statuto.
TITOLO XIII – NORME TRANSITORIE
Art. 30
- Il numero dei componenti del Comitato Regionale, dovrà essere adeguato alle norme contemplate nel presente Statuto, entro trenta (30) giorni dalla sua approvazione.
- Anche per i componenti del Collegio Regionale dei Probiviri e Revisori dei Conti, è valido quanto riportato al punto 1.
Le modifiche al presente Statuto sono state approvate dall' Assemblea Regionale delle Pro Loco della Sardegna aderenti all' UNPLI, l’8 Dicembre 2002 ad Oristano.
|
|
|