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Regolamento Unione Regionale Pro Loco
ART. 29 DELLO STATUTO UNIONE REGIONALE PRO LOCO DELLA SARDEGNA
TITOLO I - Commissione verifica poteri e scrutatori
Art. 1
- Quale primo atto, la Commissione nomina nel suo interno il Presidente, il Segretario e gli scrutatori.
- E’ compito della Commissione verificare la regolarità dei partecipanti alle votazioni (candidati maggiorenni, Pro Loco di provenienza, deleghe, situazioni contributive quote UNPLI ecc.).
- E’ compito degli scrutatori consegnare le schede per le votazioni, ed eventuali sostituzioni di esse, per chi ne facesse richiesta, previa distruzione delle schede restituite in caso di errori nella compilazione.
- Per le operazioni di spoglio, gli scrutatori avranno cura di indicare sia i nominativi dei candidati che le preferenze ottenute, stilandone relativa graduatoria.
Art.2
- Di tutte le operazioni effettuate, la Commissione avrà cura di redigere apposito verbale, sottoscritto da tutti i componenti e consegnarlo al Presidente l’Assemblea.
- Per operare, la Commissione di cui sopra, dovrà essere composta da non meno di tre membri.
TITOLO II – Presidente e Vice Presidenti
Art. 3
- Per potersi candidare alla carica di Presidente e Vice Presidente dell’Unione Regionale Pro Loco della Sardegna è necessario essere Socio maggiorenne di una Pro Loco, da almeno un anno.
- Può candidarsi alla carica di Presidente o di Vice Presidente Regionale, un solo iscritto per Pro Loco.
- Ciascun candidato deve sottoscrivere la propria dichiarazione di disponibilità a concorrere all’elezione (indicando oltre al nominativo completo, la Pro Loco di appartenenza e la provincia), prima che il Presidente l’Assemblea disponga la chiusura delle candidature e l’inizio delle votazioni.
Art. 4
- L’elenco riportante le eventuali candidature sarà esposto nel seggio o nei seggi in cui verranno espletate le operazioni di voto.
- L’elenco di cui sopra verrà stilato secondo l’ordine alfabetico dei candidati.
- Non è consentita la candidatura contemporaneamente alla carica di Presidente e di Vice Presidente, e viceversa.
Art. 5
- Le votazioni devono essere effettuate a scrutinio segreto, mediante schede che possano raccogliere contemporaneamente i nominativi per il Presidente e dei due Vice Presidente.
- E’ da considerarsi valido il voto che riporta il solo cognome del candidato, salvo nei casi di omonimia, per i quali è necessario riportare anche il nome ed eventualmente la Pro Loco di provenienza.
- La nomina degli eletti viene decretata dal Presidente dell’Assemblea, letto il verbale della Commissione scrutatrice, ed ha decorrenza immediata.
TITOLO III – Comitati Provinciali
Art. 6
- E’ compito dei Comitati provinciali:
a) Tenere rapporti diretti con Enti, Amministrazioni pubbliche ecc., a livello provinciale, zonale e locale.
b) Istruire pratiche per richieste di nuove iscrizioni Pro Loco, commissariamenti e cancellazioni, da sottoporre alla Giunta Esecutiva Regionale.
c) Indire Assemblee Provinciali (almeno una l’anno) e/o zonali, nonché verificare la regolarità delle pratiche di richiesta contributo all’Assessorato Regionale al Turismo, da parte delle Pro Loco ricadenti territorialmente, nonché la consegna delle stesse alla Giunta Esecutiva Regionale UNPLI, entro i termini stabiliti.
d) Le Assemblee dovranno essere convocate dal Presidente Provinciale previa delibera del Comitato (salvo motivi di urgenza che non consentano la convocazione dello stesso), con avviso alle Pro Loco associate almeno dieci giorni prima.
Art. 7
- I Comitati Provinciali durano in carica quattro anni, e sono rieleggibili.
- E’ ammessa la cooptazione solo in caso di mancanza di membri non eletti, quali risultano dallo scrutinio di votazione dell’Assemblea Provinciale per l’elezione del Comitato.
- Se durante il mandato viene a mancare la maggioranza dei membri, i rimanenti devono convocare l’Assemblea Provinciale per nuove elezioni entro trenta giorni.
Art. 8
- I Comitati Provinciali hanno una gestione finanziaria autonoma, con fondi che possono essere reperiti da Enti pubblici e/o privati, nonché da una parte delle quote sociali che versano annualmente le Pro Loco (nella misura definita dalla Giunta Esecutiva Regionale).
- E’ altresì destinata ai Comitati Provinciali parte della quota annuale che l’Assessorato Regionale al Turismo decreta in favore del Comitato Regionale UNPLI; per l’ottenimento di quanto sopra, ogni Comitato Provinciale dovrà necessariamente far confluire entro il 31 Dicembre di ogni anno la propria contabilità in quella del Comitato Regionale, con relative pezze giustificative di spesa in regola con le normative vigenti, e sottoposta al controllo del Collegio Regionale dei Revisori dei Conti.
- La quota annuale da destinare ai Comitati Provinciali, non dovrà in alcun modo far sì che le entrate degli stessi superino le uscite.
Art. 9
Per qualunque controversia nei Comitati Provinciali, fra Comitati, o fra Pro Loco e Comitati, potrà essere interessato il Collegio Regionale dei Probiviri, che dovrà esprimersi nei modi e tempi stabiliti dallo Statuto.
Il testo del presente Regolamento è stato emanato dalla Giunta Esecutiva UNPLI Sardegna in data 15 Ottobre 1998, e ratificato dal Comitato Regionale nella seduta del 21 Novembre 1998 ad Oristano.
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